26 gennaio 2006

Fondo di solidarietà (Legge 23 febbraio 1999, n. 44)

La legge 23 febbraio 1999, n. 44 "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1999, e' il caposaldo dell'attivita' di tutte le associazioni antiracket e antiusura d'Italia.

Ecco cosa afferma il primo articolo:
Art. 1. (Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)

1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.
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Ovviamente, condizione necessaria per accedere al risarcimento, e' quella di denunciare il proprio estortore.
Solo la denuncia avvia l'iter che attraverso l'attivita' congiunta delle forze dell'ordine e dell'Associazione porta alla verifica delle circostanze in cui viene riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Dunque il primo passo da compiere per una vittima di estorsione o usura e' quello di contattare, anche in maniera informale i rappresentanti della locale associazione, o in alternativa direttamente le forze dell'ordine.

Vai al testo integrale della legge.

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